Art. 10

Diritto di essere sentiti

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto di essere sentiti 1.   Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità. 2.   Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.
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Diritto di essere sentiti (Art. 10 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo