Art. 10 · Diritto di essere sentiti

Art. 10

Diritto di essere sentiti

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto di essere sentiti 1.   Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità. 2.   Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.
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