Art. 11

Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

In vigore dal 25 ott 2012
Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale 1.   Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 2.   Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 3.   Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta. 4.   Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità. 5.   I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.
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Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale (Art. 11 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo