Art. 4

Riconoscimento reciproco dello status di opera orfana

In vigore dal 25 ott 2012
Riconoscimento reciproco dello status di opera orfana Opere o fonogrammi considerati opere orfane in uno Stato membro ai sensi dell’ sono considerati come tali in tutti gli Stati membri. Tali opere o fonogrammi possono essere utilizzati e consultati in conformità della presente direttiva in tutti gli Stati membri. La presente disposizione si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui all’, paragrafo 2, per quanto riguarda i diritti dei titolari che non siano stati individuati o rintracciati.
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