Art. 2
Opere orfane
In vigore dal 25 ott 2012
Opere orfane
1. Un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata conformemente all’.
2. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando siano stati individuati, non siano stati rintracciati in seguito a una ricerca diligente svolta e registrata conformemente all’, l’opera o il fonogramma possono essere utilizzati in conformità della presente direttiva a condizione che i titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati abbiano autorizzato, per quanto riguarda i diritti da loro detenuti, le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, a effettuare gli atti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui rispettivamente agli della direttiva 2001/29/CE.
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicati i diritti concernenti l’opera o il fonogramma dei titolari dei diritti che sono stati individuati e rintracciati.
4. L’ si applica, mutatis mutandis, ai titolari dei diritti sulle opere di cui al paragrafo 2 che non siano stati individuati e rintracciati.
5. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di opere anonime o pseudonime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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