Art. 3
Ricerca diligente
In vigore dal 25 ott 2012
Ricerca diligente
1. Al fine di stabilire se un’opera o un fonogramma sia un’opera orfana, le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente relativamente a ciascuna opera o ad ogni altro contenuto protetto, tramite consultazione delle fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti in oggetto. La ricerca diligente è effettuata anteriormente all’utilizzo dell’opera o del fonogramma.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce le fonti appropriate per le singole categorie di opere o di fonogrammi in oggetto, in consultazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori, includendo almeno le fonti pertinenti elencate nell’allegato.
3. Una ricerca diligente è svolta nello Stato membro di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione, ad eccezione delle opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro, nel qual caso la ricerca diligente è svolta nello Stato membro in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza.
Nel caso di cui all’, paragrafo 3, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente accessibile con il consenso del titolare dei diritti.
4. Se sussistono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali paesi.
5. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, conservino la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti e che tali organizzazioni forniscano le seguenti informazioni alle autorità nazionali competenti:
a)
gli esiti delle ricerche diligenti effettuate dalle organizzazioni e che hanno permesso di concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati un’opera orfana;
b)
l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente direttiva;
c)
qualsiasi modifica, conformemente all’, dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d)
le pertinenti informazioni di contatto dell’organizzazione interessata.
6. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che le informazioni di cui al paragrafo 5 siano registrate in un’unica banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno («Ufficio») conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012. A tal fine, essi trasmettono tali informazioni all’Ufficio senza indugio dopo averle ricevute dalle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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