Art. 5

In vigore dal 13 dic 2011
1.   Nel caso dei progetti che, a norma dell’, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, qualora: a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio; b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all’, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto. 3.   Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente; d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d). 4.   Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all’.
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