Art. 9

In vigore dal 13 dic 2011
1.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni: a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; c) una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi. 2.   L’autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.
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