Art. 3
In vigore dal 13 dic 2011
La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a)
l’uomo, la fauna e la flora;
b)
il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
c)
i beni materiali e il patrimonio culturale;
d)
l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:92:oj#art-3