Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 dic 2011
La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: a) l’uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; c) i beni materiali e il patrimonio culturale; d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).
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