Art. 23

Applicazione

In vigore dal 25 ott 2011
Applicazione 1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. 2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva: a) enti pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.
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