Art. 23 · Applicazione

Art. 23

Applicazione

In vigore dal 25 ott 2011
Applicazione 1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. 2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva: a) enti pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.
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