Art. 6

Relazione degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 25 ott 2011
Relazione degli Stati membri alla Commissione Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione preliminare entro 7 novembre 2014. Essi trasmettono alla Commissione altresì una relazione esaustiva entro 6 maggio 2016, e in seguito ogni due anni. La relazione esaustiva indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite. La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.
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