Art. 4
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
In vigore dal 25 ott 2011
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all', gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui:
a)
dati relativi ai veicoli; e
b)
dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo.
Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere alla consultazione rispettano l'allegato I.
2. Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.
Tali consultazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, per il quale si applica l'allegato I della presente direttiva.
Lo Stato membro dell'infrazione utilizza a norma della presente direttiva i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui agli .
3. Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato membro interessato.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati. Gli Stati membri garantiscono che lo scambio di informazioni sia effettuato in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro e garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi, nella misura del possibile utilizzando applicazioni informatiche esistenti, come quella appositamente concepita ai fini dell' della decisione 2008/615/GAI, e versioni modificate di tali applicazioni informatiche, in conformità dell'allegato I della presente direttiva e del capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono tanto la modalità di scambio on-line in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
5. Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle applicazioni informatiche di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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