Art. 5

Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

In vigore dal 25 ott 2011
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 1.   Lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'. Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa di conseguenza, in conformità della sua legislazione nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale. Tali informazioni comprendono, conformemente alla legislazione nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma della legislazione di tale Stato membro. 2.   Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all', il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato II. 3.   Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all', lo Stato membro dell'infrazione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, invia la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
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