Art. 8

In vigore dal 21 giu 2011
1.   La percentuale dell’elemento specifico dell’accisa nell’importo dell’onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. 2.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente. 3.   Fino al 31 dicembre 2013 l’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: a) l’accisa specifica; b) l’accisa ad valorem e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. 4.   Dal 1o gennaio 2014 l’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: a) l’accisa specifica; b) l’accisa ad valorem e l’IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l’elemento specifico dell’accisa, espresso in percentuale dell’onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell’onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l’importo dell’accisa specifica fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione. 6.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l’, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette.
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