Art. 12
In vigore dal 21 giu 2011
1. Il Portogallo può applicare un’aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all’ alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.
2. In deroga all’, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:
a)
fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;
b)
dal 1o gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;
c)
dal 1o gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
Storico versioni
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