Art. 10
In vigore dal 21 giu 2011
1. L’accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.
2. Dal 1o gennaio 2014 l’accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.
A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.
3. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.
Storico versioni
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