Art. 18

In vigore dal 21 giu 2011
1.   La Commissione pubblica una volta all’anno il valore dell’euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale. I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l’importo delle accise in vigore al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell’accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell’importo più basso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:64:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo