Art. 19

In vigore dal 21 giu 2011
1.   Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva. La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale e delle quote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri. 3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (5), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l’elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. 4.   La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.
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