Art. 18
In vigore dal 21 giu 2011
1. La Commissione pubblica una volta all’anno il valore dell’euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale.
I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l’importo delle accise in vigore al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell’accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell’importo più basso.
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