Art. 9
Centri per i trapianti
In vigore dal 7 lug 2010
Centri per i trapianti
1. Gli Stati membri provvedono affinché il trapianto avvenga presso o tramite centri per i trapianti conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. L’autorità competente indica nell’autorizzazione quali attività possono essere svolte dal centro trapianti.
3. Prima di procedere al trapianto, il centro verifica che:
a)
siano state completate e registrate la caratterizzazione dell’organo e del donatore conformemente all’ e all’allegato;
b)
siano state rispettate le condizioni di conservazione e di trasporto degli organi.
4. Su richiesta della Commissione o di un altro Stato membro, gli Stati membri forniscono informazioni sui criteri nazionali di autorizzazione dei centri per i trapianti.
Storico versioni
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