Art. 9

Centri per i trapianti

In vigore dal 7 lug 2010
Centri per i trapianti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il trapianto avvenga presso o tramite centri per i trapianti conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2.   L’autorità competente indica nell’autorizzazione quali attività possono essere svolte dal centro trapianti. 3.   Prima di procedere al trapianto, il centro verifica che: a) siano state completate e registrate la caratterizzazione dell’organo e del donatore conformemente all’ e all’allegato; b) siano state rispettate le condizioni di conservazione e di trasporto degli organi. 4.   Su richiesta della Commissione o di un altro Stato membro, gli Stati membri forniscono informazioni sui criteri nazionali di autorizzazione dei centri per i trapianti.
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