Art. 8
Trasporto di organi
In vigore dal 7 lug 2010
Trasporto di organi
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le organizzazioni, gli organismi o le società che intervengono nel trasporto degli organi dispongono di procedure operative adeguate che garantiscono l’integrità dell’organo durante il trasporto e un’adeguata durata del trasporto;
b)
sui contenitori utilizzati per il trasporto degli organi sono riportate le seguenti informazioni:
i)
nome dell’organizzazione di reperimento e del centro di effettuazione del prelievo, nonché i loro indirizzi e numeri di telefono;
ii)
nome, indirizzo e numero di telefono del centro trapianti destinatario;
iii)
l’indicazione che il contenitore contiene un organo con la specificazione del tipo di organo e, se del caso, della posizione destra o sinistra e la dicitura «MANEGGIARE CON CURA»;
iv)
le condizioni di trasporto raccomandate, con istruzioni per mantenere il contenitore a una temperatura e in una posizione appropriate;
c)
gli organi trasportati sono accompagnati da una relazione sulla caratterizzazione dell’organo e del donatore.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se il trasporto è effettuato all’interno dello stesso centro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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