Art. 9

Tutela dei diritti

In vigore dal 7 lug 2010
Tutela dei diritti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che ritengono di aver subito una perdita o un danno a seguito della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari o amministrativi, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzati al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalla rispettiva legislazione nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano, per conto o a sostegno della persona offesa e con l’approvazione di quest’ultima, avviare qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo finalizzato al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali relative ai termini per la presentazione di ricorsi relativi al principio della parità di trattamento.
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