Art. 11

Organismi per la parità

In vigore dal 7 lug 2010
Organismi per la parità 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che uno o più organismi designati in conformità dell’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE siano competenti anche per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone contemplate dalla presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano, tra l’altro, le seguenti competenze: a) fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle loro denunce per discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni e di altre persone giuridiche di cui all’, paragrafo 2; b) svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione; c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tale discriminazione; d) scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.
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Organismi per la parità (Art. 11 Direttiva (UE) 2010/41) — Testo vigente | Portale Normativo