Art. 8
Prestazioni di maternità
In vigore dal 7 lug 2010
Prestazioni di maternità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi di cui all’ possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, un’ indennità di maternità sufficiente che consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.
2. Gli Stati membri possono decidere se concedere l’indennità di maternità di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria.
3. L’indennità di cui al paragrafo 1 è ritenuta sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a:
a)
l’indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi al suo stato di salute; e/o
b)
la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente comparabile, entro i limiti di un’eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale; e/o
c)
qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le lavoratrici autonome e le coniugi e le conviventi di cui all’ abbiano accesso a qualsiasi servizio di supplenza temporaneo esistente o a qualsiasi servizio sociale esistente a livello nazionale. Gli Stati membri possono disporre che l’accesso a tali servizi costituisca un’alternativa all’indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure una parte di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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