Art. 43

Rischio di controparte e concentrazione di emittenti

In vigore dal 1 lug 2010
Rischio di controparte e concentrazione di emittenti 1.   Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che il rischio di controparte risultante da uno strumento derivato OTC sia soggetto ai limiti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE. 2.   Nel calcolo dell’esposizione dell’OICVM ad una controparte conformemente ai limiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, le società di gestione utilizzano il valore positivo della valutazione al prezzo di mercato (mark-to-market) del contratto derivato OTC stipulato con la controparte. Le società di gestione possono compensare le posizioni sugli strumenti derivati di un’OICVM con la stessa controparte, sempre che dispongano dei mezzi legali per fare rispettare gli accordi di compensazione con la controparte per conto dell’OICVM. La compensazione è permessa unicamente per gli strumenti derivati OTC nei confronti della medesima controparte e non in relazione ad altre esposizioni dell’OICVM nei confronti della stessa controparte. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a ridurre l’esposizione dell’OICVM nei confronti di una controparte di un’operazione su uno strumento derivato OTC tramite il ricevimento di garanzie collaterali. Le garanzie collaterali ricevute sono adeguatamente liquide in modo da poter essere vendute velocemente ad un prezzo che sia vicino alla valutazione pre-vendita. 4.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tener conto delle garanzie collaterali nel calcolo dell’esposizione complessiva al rischio di controparte di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE quando la società di gestione trasferisce garanzie collaterali a controparti OTC per conto dell’OICVM. Le garanzie collaterali trasferite possono essere prese in considerazione su base netta solo se la società di gestione è in grado di dare esecuzione giuridica alle disposizioni di compensazione con la controparte per conto dell’OICVM. 5.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di calcolare i limiti della concentrazione degli emittenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE sulla base delle esposizioni sottostanti create tramite l’uso di strumenti derivati a seguito del metodo degli impegni. 6.   Per quanto riguarda l’esposizione dovuta alle operazioni su strumenti derivati OTC, di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di includere nel calcolo eventuali esposizioni al rischio di controparte derivante da strumenti derivati OTC.
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Rischio di controparte e concentrazione di emittenti (Art. 43 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo