Art. 45

Informativa sugli strumenti derivati

In vigore dal 1 lug 2010
Informativa sugli strumenti derivati 1.   Gli Stati membri impongono alle società di gestione di trasmettere alle autorità competenti del loro Stato membro di origine, almeno annualmente, relazioni contenenti informazioni che forniscono un quadro vero ed equo dei tipi di strumenti derivati utilizzati per ogni OICVM gestito, i rischi sottostati, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi connessi alle operazioni sui derivati. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione riesaminino la regolarità e la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 1e che abbiano la possibilità di intervenire, laddove appropriato.
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Informativa sugli strumenti derivati (Art. 45 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo