Art. 42

Metodo degli impegni

In vigore dal 1 lug 2010
Metodo degli impegni 1.   Gli Stati membri prescrivono che quando le società di gestione utilizzano il metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione complessiva, esse utilizzino lo stesso approccio anche per tutte le posizioni in strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti derivati incorporati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2009/65/CE, sia che siano utilizzati nel quadro della politica di investimento generale dell’OICVM, che ai fini della riduzione dei rischi, che ai fini della buona gestione del portafoglio conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, della predetta direttiva. 2.   Gli Stati membri prescivono che le società di gestione che utilizzano il metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione complessiva convertano ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell’attività sottostante lo strumento derivato (metodo degli impegni standard). Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a utilizzare altri metodi di calcolo che siano equivalenti al metodo degli impegni standard. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a tenere conto di accordi di copertura e di compensazione nel calcolo dell’esposizione complessiva, a condizione che gli accordi non ignorino rischi ovvi e gravi e che consentano una chiara riduzione del rischio. 4.   Quando l’utilizzo di strumenti finanziari derivati non crea un’esposizione supplementare per l’OICVM, non è necessario includere l’esposizione sottostante nel calcolo degli impegni. 5.   Quando viene utilizzato il metodo degli impegni, nel calcolo dell’esposizione complessiva non devono essere inclusi gli accordi di prestito temporaneo conclusi per conto dell’OICVM ai sensi dell’articolo 83 della direttiva 2009/65/CE.
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Metodo degli impegni (Art. 42 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo