Art. 37
Accordo interservizi
In vigore dal 1 lug 2010
Accordo interservizi
Gli Stati membri autorizzano le parti dell’accordo a includere i dettagli sui mezzi e sulle procedure di cui all’, lettere c) e d), nell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE, o in un accordo scritto distinto.
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