Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 1 lug 2010
Campo d’applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle società di gestione che esercitano l’attività di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE. Il capo V della presente direttiva si applica anche ai depositari che esercitano le loro funzioni conformemente alle disposizioni del capo IV e del capo V, sezione 3, della direttiva 2009/65/CE. 2.   Le disposizioni del presente capo, del capo II, , e dei capi III, IV e VI si applicano, mutatis mutandis alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE. In questo caso, per «società di gestione» si intende «società di investimento».
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