Art. 14

Principi generali del marchio Pi

In vigore dal 16 giu 2010
Principi generali del marchio Pi 1.   Il marchio Pi è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio Pi è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza. 2.   Il marchio Pi è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che: a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva; o b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità di cui all’. Il marchio Pi non è apposto su altre attrezzature a pressione trasportabili. 3.   Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. 4.   Ai fini della presente direttiva, il marchio Pi è l’unico marchio che attesta la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. 5.   È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio Pi. 6.   Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi. 7.   Gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta delle norme che disciplinano il marchio Pi e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio del marchio. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.
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