Art. 16

Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

In vigore dal 16 giu 2010
Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli della presente direttiva, nonché il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento (CE) n. 765/2008 (11), nessuno Stato membro vieta, limita od ostacola nel proprio territorio la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di attrezzature a pressione trasportabili conformi alla presente direttiva.
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