Art. 12
Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
In vigore dal 16 giu 2010
Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’, paragrafo 2, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della presente direttiva.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’, paragrafo 2, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della presente direttiva.
3. I certificati di valutazione della conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato, sono validi in tutti gli Stati membri.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
Storico versioni
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