Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 16 giu 2010
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici identificano, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili; b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.
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