Art. 24

Applicazione di altri accordi in materia di assistenza

In vigore dal 16 mar 2010
Applicazione di altri accordi in materia di assistenza 1.   La presente direttiva non pregiudica l’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. 2.   Qualora concludano siffatti accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la soluzione di casi particolari, gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri. 3.   Nel fornire l’assistenza reciproca più ampia in virtù di altri accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, gli Stati membri possono avvalersi della rete di comunicazione elettronica e dei moduli standard adottati per l’attuazione della presente direttiva.
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Applicazione di altri accordi in materia di assistenza (Art. 24 Direttiva (UE) 2010/24) — Testo vigente | Portale Normativo