Art. 22
Regime linguistico
In vigore dal 16 mar 2010
Regime linguistico
1. Tutte le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi che consentono l’esecuzione nello Stato membro adito sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale, o una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito. Il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito, non pregiudica la loro validità o la validità della procedura, nella misura in cui l’altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati membri interessati.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell’ possono essere trasmessi all’autorità adita in una lingua ufficiale dello Stato membro richiedente.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità adita può, se del caso, chiedere all’autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro adito o in una qualsiasi altra lingua convenuta di comune accordo dagli Stati membri interessati.
Storico versioni
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