Art. 23

Comunicazione delle informazioni e dei documenti

In vigore dal 16 mar 2010
Comunicazione delle informazioni e dei documenti 1.   Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione di misure esecutive o cautelari in relazione ai crediti contemplati dalla presente direttiva. Possono essere utilizzate anche per l’accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori. 2.   Le persone debitamente accreditate dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN. 3.   Lo Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per uno scopo diverso da quelli di cui al paragrafo 1 nello Stato membro che riceve le informazioni quando l’uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro che fornisce le informazioni. 4.   Se ritengono che le informazioni ottenute a norma della presente direttiva possano essere utili ai fini di cui al paragrafo 1 a un terzo Stato membro, l’autorità richiedente o l’autorità adita possono trasmetterle al terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste nella presente direttiva. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni della loro intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni. 5.   L’autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 3 trasmesse a norma del paragrafo 4 può essere concessa soltanto dallo Stato membro da cui le informazioni provengono. 6.   Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva possono essere addotte o utilizzate come elementi di prova da tutte le autorità nello Stato membro che riceve le informazioni alla stessa stregua di informazioni analoghe ottenute in detto Stato.
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Comunicazione delle informazioni e dei documenti (Art. 23 Direttiva (UE) 2010/24) — Testo vigente | Portale Normativo