Art. 4

In vigore dal 16 feb 2010
La direttiva 2008/118/CE è modificata come segue: all'articolo 46 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all', paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/79/CEE possono applicare dal 1o gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse da uno Stato membro che applica, ai sensi dell', paragrafo 2, terzo comma di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni dell', paragrafo 2, primo comma. Gli Stati membri di cui all', paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1o gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa da parte di uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell', paragrafo 2, terzo comma di tale direttiva. Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.»
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