Art. 2

In vigore dal 16 feb 2010
La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue: 1) all', paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «Dal 1o gennaio 2011 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 40 EUR al chilogrammo. Dal 1o gennaio 2013 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo. Dal 1o gennaio 2015 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo. Dal 1o gennaio 2018 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo. Dal 1o gennaio 2020 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente. Dal 1o gennaio 2011 l'accisa globale, espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari: a) nel caso di sigari o sigaretti, al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo; b) nel caso di tabacchi da fumo, diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.»; 2) l', paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi in consumo nei dipartimenti della Corsica. Tale aliquota è fissata come segue: a) per sigari e sigaretti: almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese; b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: — fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, — dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, — dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese; c) per altri tabacchi da fumo: almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.»; 3) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla presente direttiva. La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri. 3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (*3), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta e assemblaggio non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. 4.   La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale. (*3)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»;" 4) l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale. I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:12:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo