Art. 1

In vigore dal 16 feb 2010
La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   L'accisa globale (specifica più ad valorem esclusa l'IVA) sulle sigarette è pari ad almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma. 2.   Dal 1o gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma. A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma. 3.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente. 4.   Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate. 5.   La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale. I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile. 6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 5 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.»; 2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis 1.   Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa globale al di sotto dei livelli precisati nelle prime frasi dell', paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione. 2.   Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati nelle prime frasi dell', paragrafi 1 e 2 rispettivamente. Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.»; 3) l', paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   In deroga all', per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica fino ad una quota annuale di 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue: — fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti, — dal 1o gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto, — dal 1o gennaio 2015: almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.»; 4) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quali definite all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (*1). La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri. 3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (*2), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. 4.   La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale. (*1)   GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40." (*2)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»."
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