Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.
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