Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all', lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 2.   Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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