Art. 4
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all', lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
2. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:157:oj#art-4