Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a)
«bovino riproduttore di razza pura», l'animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;
b)
«registro genealogico»: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione:
i)
tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa;e
ii)
in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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