Art. 17

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Per qualsiasi attività di cui all’, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa: a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto; b) l’esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica; c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare; d) le precauzioni da prendere per l’uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione; e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l’esposizione. 2.   Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché: a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all’interno dell’impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell’aria e possano essere informati del significato di tali risultati; b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all’, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:148:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo