Art. 14
In vigore dal 30 nov 2009
1. I datori di lavoro devono prevedere un’idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a)
le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;
b)
i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c)
le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d)
le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e)
la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f)
le procedure di emergenza;
g)
le procedure di decontaminazione;
h)
l’eliminazione dei residui;
i)
la necessità del controllo sanitario.
3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all’eliminazione dell’amianto sono messi a punto a livello comunitario.
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