Art. 16
In vigore dal 30 nov 2009
1. Per tutte le attività di cui all’, paragrafo 1, e fatto salvo l’, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:
a)
i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
i)
chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
ii)
accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
iii)
oggetto di un divieto di fumare;
b)
siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c)
siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all’esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l’impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;
d)
gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
e)
i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
f)
l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.
2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.
Storico versioni
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