Art. 98

Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3

In vigore dal 25 nov 2009
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3 1.   Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a limiti quantitativi. Detti limiti sono tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili; b) l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili. 2.   Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale minimo, l’importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo che sono classificati nel livello 2 è soggetto a limiti quantitativi. Detti limiti sono tali da assicurare, come minimo, che la proporzione degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell’importo totale dei fondi propri di base ammissibili. 3.   L’importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’ è pari alla somma dell’importo degli elementi di livello 1, dell’importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell’importo ammissibile degli elementi di livello 3. 4.   L’importo dei fondi propri di base ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all’ è pari alla somma dell’importo degli elementi di livello 1 e dell’importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
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Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3 (Art. 98 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo