Art. 96
Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni
In vigore dal 25 nov 2009
Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni
Fatti salvi l’ e l’, paragrafo 1, lettera a), ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti classificazioni:
1)
le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1;
2)
le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE sono classificate nel livello 2;
3)
qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell’allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17 possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
Conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica a contributi variabili possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel primo comma, punto 3), è classificato nel livello 2 quando possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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