Art. 96 · Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni

Art. 96

Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni

In vigore dal 25 nov 2009
Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni Fatti salvi l’ e l’, paragrafo 1, lettera a), ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti classificazioni: 1) le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1; 2) le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE sono classificate nel livello 2; 3) qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell’allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17 possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2. Conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica a contributi variabili possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel primo comma, punto 3), è classificato nel livello 2 quando possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’, paragrafo 2.
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